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Att. Produttive e Personale |
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Area Amministrativa |
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Polizia Municipale |
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Rilascio Documenti e Certificati |
Descrizione:
E' l'ufficio preposto al rilascio della certificazione anagrafica;
tutti i certificati vengono rilasciati in bollo, tranne per quelli i cui usi la legge prevede l'esenzione. I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.
N.B.: normativa: D.P.R. 30.05.1989 n. 223 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I certificati Anagrafici, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, possono essere sostituiti da autocertificazione.
Normativa: D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Legge 31 ottobre 1955 n. 1064, D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, Legge 10 febbraio 1982 n. 34, D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Descrizione:
Costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto a presentarsi all’ufficio anagrafe e dimostrare la propria identità personale.
Si rilascia a coloro che hanno compiuto i 15 anni ed è valida per cinque anni. Si può rinnovare anche sei mesi prima della scadenza e in caso di cambio di residenza/indirizzo, stato civile e/o professione non è necessario procedere al suo rinnovo.
Costituisce titolo valido per l’espatrio nei seguenti Paesi:
Albania, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (i minori devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori o da un tutore), Croazia, Danimarca, Egitto (portare una foto per il visto), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gilbitterra, Grecia, Irlanda, Islanda Lettonia (Carta di Identità con validità residua pari almeno alla durata del soggiorno), Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco (solo con viaggi organizzati), Monaco (Principato), Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Montenegro (La Carta di Identità viene accettata per un soggiorno fino ad un massimo di gg. 30. All'ingresso le autorità montenegrine rilasciano la licenza turistica), Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, (solo con viaggi organizzati), Turchia, Ungheria.
La carta di identità è sempre valida per l'espatrio salvo che non vi è apposta sulla stessa la dicitura “non valida per l’espatrio”. Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio è richiesto l’assenso dei genitori per i minori di anni 18. Per coloro che sono separati, divorziati, celibi/nubili con prole minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, o in mancanza l’autorizzazione del giudice tutelare. Ai cittadini stranieri può essere rilasciata solo la carta di identità non valida per l’espatrio.
Cosa Occorre:
3 Fotografie formato tessera uguali e recenti
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La carta di identità scaduta o in scadenza
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Denuncia presentata ai Carabinieri nel caso di furto o smarrimento della carta di identità valida
Costi:
Diritto per il rilascio del documento: € 5,42 da pagare allo sportello ( Per il duplicato il costo è di € 10,58).
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DOCUMENTO D'ESPATRIO PER I MINORI |
Descrizione
Si tratta di un certificato di nascita, contenente la foto del minore, e che consente l’espatrio nei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (i minori devono essere accompagnati da almeno uno dei genitori), Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco (Principato), Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Tunisia (solo per viaggi organizzati), Turchia.
Cosa Occorre:
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CERTIFICATI DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE |
Requisiti:
Per i soli "estratti" è necessario che l'atto originale di nascita, di matrimonio o di morte, a cui si riferisce l'estratto, sia conservato dal Comune di CAULONIA.
Contribuzione:
Tutti i certificati e gli estratti di stato civile sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi diritto.
Descrizione:
L'Ufficio dello Stato Civile rilascia certificati ed estratti per riassunto relativi agli atti di nascita, di matrimonio e di morte.
Nel certificato di nascita sono indicati: le generalità dell'interessato; numero, parte e serie dell'atto. Nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita sono riportate, oltre ai suddetti elementi, le eventuali annotazioni presenti sull'atto (apertura di tutela, nomina di tutore o curatore, matrimonio, divorzio, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, interdizione, acquisto o perdita della cittadinanza italiana, morte presunta, morte). Inoltre possono essere indicate la paternità e la maternità, su richiesta dell'interessato ed al fine di esercitare diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Il certificato di matrimonio enuncia le generalità dei coniugi, il luogo e la data di celebrazione del matrimonio, il numero, la parte e la serie dell'atto. Nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio sono riportate, oltre ai predetti elementi, le eventuali annotazioni riguardanti: convenzioni patrimoniali, costituzione del fondo patrimoniale, fallimento, ricorsi per separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili.
Il certificato di morte riporta le generalità del defunto, il suo stato civile, il luogo e la data del decesso, il numero, la parte e la serie dell'atto. Nell'estratto per riassunto dell'atto di morte si possono aggiungere la paternita' e la maternita', su richiesta dell'interessato ed al fine di esercitare diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.
I certificati di stato civile, gli estratti e le copie integrali hanno validità per sei mesi. Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. I certificati che attestano dati non soggetti a mutamenti (ad es. morte) hanno validità illimitata.
I certificati di Stato Civile, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, possono essere sostituiti da autocertificazione.
Normativa: D.P.R. 03/11/2000, n. 396, Legge 31 ottobre 1955 n. 1064, D.P.R. 2 maggio 1957 n. 432, Legge 10 febbraio 1982 n. 34, D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
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