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ufficio tributi
ICI

 

   I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili

COS’E’?
L’ICI è l’imposta comunale sugli immobili. Per immobili si intendono i fabbricati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, attività) e i terreni (fabbricabili).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  • Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

CHI DEVE PAGARE?
L’imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati e aree fabbricabilii. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento. Il “nudo proprietario” non è quindi soggetto all’imposta che spetta a chi gode di un diritto reale sull’immobile.

QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?
Il versamento può essere effettuato:

  • In un’unica soluzione: dal 1 al 16 giugno;
  • In due rate:
    Acconto: dal 1 al 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per il  primo semestre (calcolata con le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente);
    Saldo: entro il 16 dicembre, pari all’imposta totale dovuta per l’anno meno quanto versato in acconto.

Il versamento deve essere effettuato sui bollettini recapitati o messi a disposizione presso gli Uffici Comunali.

DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili posseduti (si rimanda al Regolamento Comunale per la definizione della modalità di presentazione).
La dichiarazione va presentata sia da chi cede sia da chi acquista diritto di proprietà, usufrutto, uso di abitazione dell’immobile e vanno consegnate o spedite tramite raccomandata all’Ufficio Tributi.

Deve essere presentata in tutti i casi in cui si verificano delle variazioni per gli immobili nel corso dell’anno, esempio:

  • immobili che cambiano proprietà;
  • immobili su cui viene istituito o destituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
  • immobili che hanno cambiato caratteristiche (terreno agricolo divenuto area fabbricabile, abitazioni che hanno smesso di essere abitazioni principali, area fabbricabile sulla quale è stata ultimata la costruzione del fabbricato, ecc.);
  • il valore dell’area fabbricabile è cambiato;
  • immobili che hanno perso od acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI.

Non deve essere presentata:

  • per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni;
  • per gli immobili che hanno subito ristrutturazioni che non possono incidere sull’ammontare della rendita;
  • per i fabbricati per i quali l’unica variazione sia rappresentata dall’attribuzione di rendita;
  • in caso di successione.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento  così come specificato nel Regolamento Comunale.

SU COSA SI PAGA?
L’ICI è dovuta sui fabbricati e sulle aree fabbricabili.
La base imponibile è il valore degli immobili o dei terreni assoggettati all’imposta.
Nel caso dei fabbricati il valore viene determinato moltiplicando la rendita attribuita o presunta al 1° gennaio dell’anno (aumentata del 5%) per un coefficiente che cambia a seconda della destinazione d’uso del fabbricato.

  • Gruppi A,B,C » RENDITA  X 100
    (alloggi, autorimesse, tettoie, ecc.)
  • Categoria A/10 »  RENDITA  X  50
    (uffici, studi privati)
  • Categoria C/1 »  RENDITA  X  34
    (negozi, botteghe)
  • Categoria D  »  RENDITA  X 50
    (fabbricati artigianali e industriali, alberghi, banche, ecc.)

Solo per quelli censiti. Per quelli non censiti in catasto, posseduti interamente da Impresa, viene determinato sulla base dei costi contabilizzati nel libro dei cespiti, opportunamente moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione indicati annualmente con decreto ministeriale.

Nel caso di terreni fabbricabili il valore è quello di mercato – valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione (verificare quanto previsto dalla deliberazione comunale in merito).

COME SI CALCOLA?
Valore dell’immobile moltiplicato per l’aliquota ICI deliberata dall’Ente per l’anno specifico, diviso 1000.

   ALIQUOTE PER L'ANNO 2007:

  • Abitazione principale e sua pertinenza: 6,00 per mille
  • Altri fabbricati: 7,00 per mille
  • Aree edificabili:
  • Detrazione ordinaria sull’abitazione principale e sull’unità immobiliare equiparata ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado: € 118,78

NB:
Abitazione principale: è l’unità immobiliare dove il contribuente dimora abitualmente. Sull’abitazione principale spetta una detrazione in rapporto al periodo dell’anno nel quale l’immobile risulta essere abitazione principale.
Se l’immobile è adibito ad abitazione principale di più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso.
Qualora l’imposta totale da versare sia inferiore all’importo della detrazione, l’importo rimanente della detrazione può essere portato in diminuzione dall’imposta dovuta per una pertinenza.
Sono da intendersi pertinenze dell’abitazione principale le autorimesse, i depositi e le tettoie chiuse o aperte che, anche se distintamente iscritti in catasto, sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.


 


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WM Angelo Piscioneri